• Sanzioni per mancata comunicazione dei dati



    In questa sezione vengono pubblicate le sanzioni per mancata comunicazione dei dati dell’Ente, come indicato dall’art. 47, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 riportato di seguito:

    1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
    dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
    complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in
    carica, la titolarita’ di imprese, le partecipazioni azionarie
    proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche’
    tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo
    a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
    carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
    provvedimento e’ pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o
    organismo interessato.
    2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
    all’articolo 22, comma 2, da’ luogo ad una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
    violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
    societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
    il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
    le indennita’ di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
    3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorita’
    amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
    novembre 1981, n. 689.